Una nuova ordinanza vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine

Nel periodo estivo, a seguito delle riaperture degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande è aumentato il numero delle persone che acquistano bevande in detti esercizi commerciali con la modalità da asporto, con la consumazione che spesso avviene in strada. A seguito di numerose segnalazioni inoltrate alle forze di Polizia ed in particolare al Comando di Polizia Locale, l’Amministrazione comunale, attraverso il sindaco Giovanni Battista Sarnico, dopo aver preso i doversi contatti con la Polizia Locale e il comando dei Carabinieri per anticipare i dettagli del provvedimento al fine di scongiurare e ridurre situazioni pregiudizievoli per l’incolumità delle persone e della sicurezza urbana, ha emanato l’ordinanza n.5 del 25/06/2021 che stabilisce il divieto di vendita per asporto, somministrazione e detenzione di bevande in contenitori di vetro e lattine. Premesso che comunque già il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Ospitaletto, approvato con deliberazione del C.C. 2014, che al Titolo II “Sicurezza e qualità dell’ambiente urbano” prevede tra i comportamenti vietati a salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale all’art. 8 lett. aa) stabiliva il divieto “di consumare sul suolo bevande alcoliche, in bottiglie di vetro, lattine, contenitori vari, e abbandonare e depositare detti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana.” L’ordinanza n.5 del 25/06/2021 ha imposto misure contingibili ed urgenti che rappresentino un giusto equilibrio tra l’esigenza di tutelare l’incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana e il dovere di garantire l’esercizio della libertà di iniziativa economica.

Con decorrenza immediata e fino alla revoca della presente ordinanza: il divieto di vendita per asporto su tutto il territorio comunale di qualsiasi tipo di bevande, anche alcoliche, in contenitori di vetro e/o lattine, da parte di attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea; circoli privati; distributori automatici e di tutte le forme speciali di commercio in genere che consentano la vendita di bevande in vetro e/o lattine. Altresì il divieto di consumare sul suolo pubblico di tutto il territorio comunale bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e/o lattine, fatto salvo l’utilizzo degli stessi all’interno dei locali, ove consentito; il DIVIETO di abbandono nelle aree pubbliche dei contenitori di vetro e lattine o di altra natura da parte di chiunque, il divieto della detenzione, ai fini dell’immediato consumo, di bevande in contenitori di vetro e/o lattine. Ordinanza che dovrà essere esposta in tutti gli esercizi commerciali autorizzati, ivi compresi i distributori automatici, in modo ben visibile al pubblico, il presente provvedimento di divieto. Restano fermi la facoltà, per le attività autorizzate, di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e/o di carta con l’obbligo in caso di immediato consumo da parte del cliente della preventiva rimozione del tappo di chiusura da parte del somministrante; il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 18; il divieto  di vendita per asporto, anche a mezzo di distributori automatici, di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, da parte dei gestori degli esercizi commerciali di vicinato.

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da specifiche leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art.79 comma 3 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana da €.100,00 a €.400,00.

Si applicheranno altresì le “Disposizioni in materia di pubblici esercizi” che prevedono, nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate nella stessa materia, la eventuale applicazione da parte del Questore della misura della sospensione dell’attività per un massimo di 15 giorni.

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