Scuola e vaccinazioni obbligatorie quali sono le regole
Anche per le scuole questo accertamento è molto importante per poter procedere alla formazione delle classi, in modo da evitare che i minori non vaccinabili per motivi di salute siano inseriti in classi con presenza di minori non vaccinati (articolo 4, decreto legge n. 73/2017).
La legge ha previsto l’invio degli elenchi degli iscritti da parte delle scuole entro il 10 marzo 2019 con verifica da parte delle Agenzie di tutela della salute entro il 10 giugno 2019.
Tre le condizioni per cui il minore può non essere in regola:
1) risultare non vaccinato, in riferimento a quanto previsto dall’allegato 2 circolare 16 agosto 2017 del Ministero della Salute;
2) non ricadere nelle condizioni di esonero, omissione o differimento
3) non aver presentato formale richiesta di vaccinazione e conseguente appuntamento rilasciato dal centro vaccinale dell’Asst competente territorialmente.
Basandosi sui controlli effettuati dall’Agenzia di Tutela della Salute, la scuola è tenuta a ricontattare i genitori dei minori non correttamente vaccinati per acquisire la documentazione di avvenuta regolarizzazione. La persistenza di condizione di «non in regola con gli obblighi vaccinali» comporterà l’adozione degli adempimenti previsti dalla normativa regionale e ministeriale.
Al momento i controlli si sono concentrati principalmente sulle iscrizioni ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie, perché per i minori non in regola con le vaccinazioni è prevista l’esclusione dalla frequenza della scuola fino ad avvenuta regolarizzazione o inizio del percorso di recupero vaccinale.
Invece per quanto riguarda le scuole primaria e secondaria e per i centri di formazione professionale regionale l’attività di controllo proseguirà costantemente nel corso dell’anno, in quanto l’inadempienza all’obbligo vaccinale non comporta l’esclusione scolastica, né impedirà la partecipazione agli esami, ma solo la sanzione pecuniaria.
